Art. 8.
(Istituzioni scolastiche italiane paritarie all'estero).

      1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con l'Agenzia, sono individuate le scuole italiane paritarie all'estero riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.
      2. Il dirigente scolastico competente provvede alla verifica periodica del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole italiane paritarie di cui al comma 1, al fine del mantenimento o della revoca della qualifica concessa.
      3. L'Agenzia promuove l'istituzione di sezioni bilingui e biculturali all'interno delle scuole locali, il cui numero deve essere incrementato prevedendo la sottoscrizione di appositi accordi culturali con i Paesi ospitanti.